In caso di giudizio in base alla “Legge Pinto” svoltosi in due gradi (nel caso di specie Corte d’Appello e Corte di cassazione), la durata complessiva del procedimento è ritenuta ragionevole se non eccede il termine di due anni. Tale termine è conforme alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e risponde alla natura “meramente sollecitatoria” del termine di quattro mesi di cui all’art. 3, co. 6, della L. n. 89/ 2001.