Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 24 maggio 2012, n. 8283

In caso di giudizio in base alla “Legge Pinto” svoltosi in due gradi (nel caso di specie Corte d’Appello e Corte di cassazione), la durata complessiva del procedimento è ritenuta ragionevole se non eccede il termine di due anni. Tale termine è conforme alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e risponde alla natura “meramente sollecitatoria” del termine di quattro mesi di cui all’art. 3, co. 6, della L. n. 89/ 2001.