Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 24 giugno 2014, n. 18141

Con questa ordinanza interlocutoria, la Corte di cassazione ha affermato che il mantenimento del cognome del marito da parte della ex moglie può essere disposto, a valutazione del giudice, in casi straordinari e non semplicemente perché la ex moglie lo considera un elemento della sua identità personale. Diversamente sarebbe violato il diritto dell’ex marito alla immediata riconoscibilità di un nuovo rapporto matrimoniale e verrebbe meno il rispetto dovuto alla sua vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.