Con questa ordinanza interlocutoria, la Corte di cassazione ha affermato che il mantenimento del cognome del marito da parte della ex moglie può essere disposto, a valutazione del giudice, in casi straordinari e non semplicemente perché la ex moglie lo considera un elemento della sua identità personale. Diversamente sarebbe violato il diritto dell’ex marito alla immediata riconoscibilità di un nuovo rapporto matrimoniale e verrebbe meno il rispetto dovuto alla sua vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.