Non può essere espulso lo straniero di cui è accertata l’omosessualità e che per tale motivo è a rischio di persecuzione nel Paese di origine. Dal diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale consegue il diritto del medesimo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dall’art. 28, lett. d, del d.p.r. n. 394/1999 contenente il regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998.