In questa sentenza, la Corte di cassazione ha giudicato che la dichiarazione unilaterale della Repubblica delle Mauritius di volere mantenere in vita la Convenzione italo-britannica di estradizione del 1873 non può ottenere l’effetto voluto in mancanza del consenso (esplicito o deducibile da fatti concludenti) dello Stato italiano. La Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati rispetto ai trattati, come pure la prassi internazionale prevalente e quella seguita dall’Italia nei rapporti con altre ex colonie britanniche, indicano che la regola applicabile è quella della tabula rasa. La Corte si è altresì soffermata sul principio di ‘reciprocità’ in materia di estradizione e sui limiti sostanziali e procedurali che la legge italiana pone all’intervento dello Stato richiedente nel procedimento estradizionale.