Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 26 febbraio 2013, n. 16566

L’art. 603 c.p.c., che, in caso di riforma in peius da parte del giudice d’appello della sentenza penale di assoluzione pronunciata in primo grado, non impone l’obbligo di ripetizione delle prove orali, non necessariamente è in contrasto con il principio del giusto processo (art. 6 CEDU). In base all’interpretazione data dalla Corte europea dei diritti umani con la sentenza del 5 luglio 2011 nel caso Dan c. Moldavia, l’obbligo di ripetizione delle prove non è assoluto, ma sussiste solo in determinate circostanze. I principi affermati nella citata sentenza della Corte europea sono direttamente applicabili in Italia mediante un’interpretazione conforme dell’art. 603 c.p.c.