In materia di estradizione, le disposizioni contenute nella Convenzione europea di estradizione del 1957 e nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione del 1978 prevalgono sulle norme del codice di procedura penale riguardanti le misure cautelari applicate a una persona assoggettabile alla procedura di estradizione. La misura coercitiva provvisoriamente applicata ai sensi dall’art. 715 c.p.p. deve essere revocata se, entro quaranta giorni dall’arresto, la domanda d’estradizione ed i relativi documenti non siano stati indirizzati al Ministero della giustizia dello Stato richiesto dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente o trasmessi per via diplomatica.