Sentenza della Corte di cassazione, V sez. pen., 19 settembre 2012, n. 46340

Riguardo al sequestro dell’imam Abu Omar, concernente un caso di trasferimento extragiudiziale di sospetti terroristi (c.d. “extraordinary rendition”) ad opera di agenti della CIA e del SISMI avvenuto a Milano nel 2003, la Cassazione ha confermato le condanne relative ai 23 agenti della CIA e  annullato con rinvio la statuizione dei giudici di merito di non doversi procedere nei confronti di cinque ex funzionari del SISMI per l’esistenza del segreto di Stato. Nel merito, la Corte ha ribadito la giurisdizione italiana nei riguardi di militari statunitensi che operano sul territorio italiano richiamando la Convenzione di Londra del 1951 (Statuto truppe NATO) e non ha riconosciuto le immunità consolari eccepite da due ricorrenti, attraverso l’interpretazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e valutando l’“extraordinary rendition” una violazione del diritto internazionale umanitario. La Corte ha inoltre affermato  che la disciplina del segreto di Stato mira a tutelare l’integrità dello Stato, non potendo impedire all’autorità giudiziaria di indagare su fatti che costituiscono reato (nel caso di specie il sequestro di persona), ma solo evitare che siano acquisite e utilizzate notizie coperte da segretezza.