Sentenza della Corte di cassazione, V sez. pen., 14 giugno 2013, n. 37088

Confermando il giudizio della Corte d’Appello di Genova del 5 marzo 2010 sui fatti avvenuti all’interno della caserma di Bolzaneto durante il G8 del luglio 2001, la Suprema Corte ha affermato che le violenze e le illegalità commesse dalle forze dell’ordine hanno provocato un “completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto”, integrando violazioni sostanziali dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Assolti quattro imputati per questioni procedurali, la Corte di cassazione ha convalidato i reati degli altri imputati, molti dei quali però sono prescritti o coperti da indulto. Al riguardo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Procura di Genova relativamente all’art. 157 c.p. e all’art. 1 della l. n. 241/2006, nelle parti in cui prevedono rispettivamente l’applicabilità della prescrizione e dell’indulto anche per i fatti di reato riconducibili alla nozione di tortura.