Sentenza della Corte di cassazione, V sez. pen., 10 marzo 2016, n. 13525

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Il Foro italiano

Il caso riguardava una coppia che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in Ucraina conformemente alle leggi di quello Stato, e aveva poi chiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita, formato a Kiev, nel quale i richiedenti erano indicati quali genitori del bambino. La Corte di cassazione ha confermato la decisione del g.u.p. presso il Tribunale di Napoli, che aveva assolto i richiedenti sia dall’accusa di violazione della l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita sia dall’accusa di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nel rigettare l’appello proposto dal p.m. presso il Tribunale di Napoli, la Corte ha richiamato, da un lato, l’interpretazione data dalla Corte europea dei diritti umani al principio di legalità ex art. 7 CEDU nel caso Contrada c. Italia (2015) e, dall’altro lato, i criteri che regolano le dichiarazioni di nascita di cittadini italiani nati all’estero e la trascrizione di atti formati all’estero riguardanti cittadini italiani.