Sentenza della Corte di cassazione, V sez. pen., 5 luglio 2012, n. 38085

La sentenza riguarda le violenze commesse all’interno della Scuola Diaz di Genova, durante lo svolgimento del G8 del 2001. Nel decidere sui ricorsi presentati avverso la sentenza di secondo grado, la Corte di cassazione ha esaminato due questioni preliminari, entrambe riguardanti l’asserita violazione di diritti fondamentali (pp. 115-124 della sentenza). Sulla prima questione, la Corte ha ritenuto che la condanna degli imputati in sede di appello, successiva all’assoluzione di primo grado, decisa senza ripetere l’escussione dei testimoni, non ha violato il principio del giusto processo (art. 6 CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani. La seconda questione verteva sull’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non prevede l’imprescrittibilità del crimine di tortura, in contrasto con l’art. 3 della CEDU e, quindi, con l’art. 117, co. 1, Cost., che impone il rispetto degli obblighi internazionali. Per la Cassazione, alcuni atti ascritti agli imputati e perseguiti come lesioni gravi erano qualificabili come tortura secondo la Convenzione ONU del 1984 – alla cui ratifica da parte dell’Italia non ha fatto seguito l’introduzione di tale crimine nella legislazione nazionale – o, quanto meno, come trattamento inumano e degradante ex art. 3 della CEDU. La Corte ha rilevato che la mancata previsione della imprescrittibilità di tali condotte viola gli obblighi risultanti dalle Convenzioni  richiamate; tale lacuna, tuttavia, non può essere colmata mediante una sentenza della Corte costituzionale, ma solo attraverso un intervento legislativo.

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