Sentenza della Corte di cassazione, II sez. pen., 12 aprile 2016, n. 15107

La Corte di cassazione ha stabilito che il reato di strage punito con la pena dell’ergastolo è imprescrittibile anche nel vigore della previgente disciplina dell’art. 157 c.p. che, prima della modifica intervenuta con l. n. 251/2005, nulla disponeva in ordine ai reati punibili con la pena dell’ergastolo. La Corte ha precisato che nel caso in esame rilevava il delitto di strage, una fattispecie che in base all’art. 7, par. 2, della CEDU è imputabile e procedibile indipendentemente dalla incriminazione tipica, “in quanto violazione basilare delle regole di convivenza degli Stati europei”. La Corte ha inoltre precisato che la portata applicativa dell’art. 7, par. 2, della CEDU secondo cui il principio di irretroattività della legge incriminatrice non si applica ai crimini contro l’umanità, impone di escludere il delitto di strage dalla regola dell’applicazione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme del tempo.