Il ricorso proposto alla Corte di cassazione riguardava il fatto che l’INPS nel periodo dal 2004 al 2007, in numerose cause riguardanti il ricalcolo del trattamento pensionistico in base alla l. n. 44/1973, aveva deciso di impugnare o di non impugnare le sentenze ad esso sfavorevoli “senza alcun criterio logico o sistematico”, così determinando, a detta del ricorrente, una discriminazione tra situazioni identiche, in violazione degli artt. 14 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani. La Cassazione ha richiamato il principio, dettato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il giudice di merito è tenuto a interpretare le norme interne in modo compatibile con le disposizioni della CEDU; tuttavia ha rigettato il ricorso con la motivazione che spetta alla parte l’onere di fornire al giudice gli elementi occorrenti per consentire la “sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, quale desumibile dalla giurisprudenza CEDU”, cosa che, nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di fare.