Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 6 luglio 2016, n. 27620

Le S.U. della Corte di cassazione hanno chiarito che quanto stabilito nell’art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU riguardo al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, costituisce un parametro interpretativo delle norme processuali interne. Ciò implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (art. 603, comma 3, c.p.p.). Le S.U. hanno pertanto annullato con rinvio la sentenza impugnata.