Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 29 gennaio 2016, n. 10959

Le S.U. hanno chiarito che l’espressione “violenza alla persona” di cui all’art. 408, co. 3 bis, c.p.p. (nel testo novellato nel 2013) deve essere interpretata come riferibile anche agli atti persecutori e di maltrattamenti (stalking), reati previsti rispettivamente negli artt. 612 bis e 572 c.p., non limitandosi alle sole condotte riconducibili alla violenza fisica. Questa interpretazione si ricava dai trattati internazionali di cui l’Italia è parte contraente e dalla normativa europea, che hanno rafforzato la tutela delle vittime di violenza di genere. Le S.U. hanno sottolineato, in particolare, la rilevanza della Convenzione di Lanzarote relativa alla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nell’ambito dell’UE, rilevano le direttive volte a tutelare le vittime di reato.