Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione si sono pronunciate sull’interpretazione dell’art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti umani del 23 febbraio 2017 sul caso de Tommaso c. Italia. La disposizione in questione sanziona la condotta di persone che, sottoposte a misure preventive di sorveglianza speciale per motivi di sicurezza (con o senza obbligo di soggiorno) violino gli obblighi e prescrizioni indicati nello stesso articolo, tra cui le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Secondo la Corte europea, l’indeterminatezza di tale formulazione pone la norma in contrasto con il diritto alla libertà personale e il diritto al giusto processo (artt. 5 e 6 CEDU), nonché con la libertà di circolazione e di movimento (art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU). Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che le prescrizioni in questione non impongono comportamenti specifici e conoscibili dal destinatario, ma esprimono una sorta di monito morale, di per sé inadeguato ad integrare una fattispecie penale (par. 9 della sent.); ne consegue la non configurabilità del reato di cui all’art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 limitatamente alla violazione del “vivere onestamente rispettando le leggi”. Detta violazione può tutt’al più rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura preventiva. Secondo le Sezioni Unite, questa interpretazione rende non necessario il sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale (a opposta conclusione è però pervenuta la II sez. pen. della Cassazione nell’ord. 25 ottobre 2017, n. 49194).
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194