Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 19 gennaio 2017, n. 18620

Secondo la nota sent. “Dasgupta” della Corte di cassazione (S.U., n. 27620/2016), l’obbligo del giudice di rinnovare il dibattimento quando riformi in peius la sentenza di primo grado, che discende dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti umani sul diritto al giusto processo, sussiste anche nel giudizio abbreviato non condizionato (nel cui ambito le prove dichiarative sono valutate in base agli atti, senza escussione dei testimoni). Secondo un diverso orientamento, pure presente nella giurisprudenza di cassazione, in tali circostanze il giudice d’appello avrebbe solo l’obbligo di fornire una “motivazione rafforzata”. Chiamate a dirimere il punto, le Sezioni Unite penali si sono espresse a favore del primo orientamento nella sent. n. 18620/2017, con un ragionamento fondato non tanto sull’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni della Corte europea, quanto sulla presunzione di innocenza, principio costituzionale che impone di escludere ogni “ragionevole dubbio” per poter ribaltare una sentenza assolutoria.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 6 luglio 2016, n. 27620; Sentenza della Corte di cassazione, II sez. pen., 20 giugno 2017, n. 41571

  • Lingua originale: Italiano