In relazione a una controversia di lavoro sollevata da una dipendente dell’Ambasciata dello Zambia in Italia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno annullato in parte la sentenza di appello, ribadendo la natura consuetudinaria della norma di diritto internazionale relativa all’immunità ristretta degli Stati esteri, a cui l’ordinamento italiano si conforma automaticamente (art. 10 Cost.) e che risulta anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (art. 11). Se è vero che il giudice italiano difettava di giurisdizione rispetto alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro (pretesa che comportava un’interferenza con l’esercizio di poteri pubblicistici dello Stato), la giurisdizione sussisteva, invece, con riguardo agli aspetti patrimoniali. Ciò anche a seguito delle sentenze con cui la Corte europea dei diritti umani e la Corte costituzionale hanno introdotto la necessità di bilanciamento tra il riconoscimento dell’esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione e il diritto degli individui a un giusto processo.
Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno