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Questa sentenza delle Sezioni Unite ribadisce l’impossibilità di riconoscere alla Germania l’esenzione dalla giurisdizione nazionale nei procedimenti civili per il risarcimento di danni subiti da cittadini italiani a seguito di crimini di guerra e contro l’umanità, commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale e verificatisi, almeno in parte, in territorio italiano. Nel caso presente, il ricorso per cassazione contro la declaratoria di incompetenza era stato proposto dagli eredi di Spartaco Gamba e altre vittime. La sentenza applica i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sent. n. 238/2014, che ha dichiarato non eseguibile in Italia, per contrasto con valori supremi della Costituzione, la decisione con cui la Corte internazionale di giustizia, adita dalla Germania, aveva accertato, nel 2012, la violazione da parte dell’Italia della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati.
Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia); Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 30 maggio 2012, n. 32139;
Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno; Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238; Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 24 marzo 2015 n. 9097