Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 25 gennaio 2013, n. 1768

Ai fini dell’illecito amministrativo del magistrato consistente nel reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni (art. 2, co. 1, lett. q, d. lgs. n. 109/2006), non sono rilevanti la scarsa laboriosità o la negligenza, quanto il dato oggettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, diritto tutelato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della CEDU.