Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 24 ottobre 2013, n. 18821, depositata il 7 maggio 2014

Richiamando la decisione della Corte europea dei diritti umani nel caso Scoppola c. Italia del 2009 e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013, la Corte di cassazione ha applicato il principio secondo cui l’art. 7 della CEDU implica non soltanto l’irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo ma anche, implicitamente, la retroattività di quella più favorevole. I principi enunciati nella sentenza Scoppola circa la necessità di applicare la legge che prevede la pena detentiva di 30 anni in luogo dell’ergastolo si applicano anche nei confronti di coloro che, pur non avendo fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, si trovano nella identica situazione. Né rilevava che, nel caso di specie, la sentenza fosse passata in giudicato; il valore del giudicato deve infatti recedere di fronte alla tutela dei diritti umani fondamentali e, ancor più, quando si tratti dell’esecuzione di una sanzione penale che, dopo il passaggio in giudicato, si è rivelata illegittima in base sia a una sentenza della Corte europea dei diritti umani sia a una sentenza della Corte costituzionale.