La Corte di cassazione ha statuito, a sezioni unite, che l’Iraq non gode dell’esenzione dalla giurisdizione civile in relazione alla controversia sorta con alcune ditte italiane e riguardante la risoluzione giudiziale di un contratto di vendita di elicotteri, divenuto non più eseguibile a causa dell’embargo deciso nei confronti dello Stato acquirente dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, e poi dall’UE, a seguito dell’attacco armato contro il Kuwait. Richiamando le norme consuetudinarie relative alle immunità degli Stati, la Corte ha infatti stabilito che il contratto era stato concluso dal governo iracheno non nell’esercizio di poteri sovrani, ma iure privatorum. La Corte ha altresì respinto l’argomento relativo all’incompetenza del giudice italiano per l’esistenza, nel contratto, di una clausola compromissoria con cui le parti rimettevano ad arbitrato internazionale la soluzione di eventuali controversie. Correttamente, infatti, il giudice di merito aveva ritenuto che la clausola – retta dalla Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere – fosse divenuta inefficace a seguito delle sopravvenute decisioni del Consiglio di sicurezza, che sono obbligatorie e immediatamente applicabili dal giudice italiano, e a causa delle quali il diritto azionato era diventato indisponibile. Il governo iracheno, inoltre, non poteva lamentare una violazione del ‘giusto processo’ ai sensi del Patto sui diritti civili e politici (art. 14) e della CEDU (art. 6), poiché il ricorso alla giurisdizione ordinaria anziché all’arbitrato non comporta diniego di giustizia.
Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 22 febbraio 2016, n. 11027