Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 24 marzo 2015 n. 9097

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile la richiesta della Germania di revocare la decisione con cui era stata dichiarata esecutiva in Italia una sentenza emessa da un Tribunale greco, che condannava la Germania al pagamento di danni subiti da cittadini greci nel corso della II guerra mondiale in conseguenza di crimini commessi dal Terzo Reich. La domanda della Germania si basava sulla decisione della Corte internazionale di giustizia (CIG) nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia, 2012) e sull’art. 3 della l. n. 5/2014 (Adesione dell’Italia alla Convenzione ONU sulle immunità degli Stati e dei loro beni), da cui discendeva univocamente l’obbligo dei tribunali italiani di declinare la propria competenza in qualsiasi procedimento nei confronti della Germania. L’inammissibilità della domanda di revocazione derivava però dall’ulteriore pronuncia n. 38/2014, con cui la Corte costituzionale italiana ha dichiarato non eseguibile in Italia la sentenza della CIG e ha abrogato l’art. 3 l. n. 38/2014, per contrarietà a valori fondanti dell’ordinamento italiano costituiti dai diritti inviolabili e dal diritto alla loro tutela giurisdizionale.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia); Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno; Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238.

  • Lingua originale: Italiano