Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 20 aprile 2016, n. 7951

Applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 119/2015 (che ha dichiarato l’incostituzionalità delle rilevanti disposizioni dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 77/2002), le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato, nell’interesse della legge, il principio secondo il quale l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di partecipazione al servizio civile costituisce una discriminazione in base alla nazionalità. Gli stranieri esclusi dai relativi bandi di selezione perché privi della cittadinanza italiana (o, eventualmente, di altri requisiti restrittivi, quale un permesso di lungo soggiorno) possono esperire nei confronti della P.A. l’azione civile contro la discriminazione prevista all’art. 44 del T.U. immigrazione.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2015, n. 119

  • Lingua originale: Italiano