In base alle norme internazionali e nazionali applicabili, le Sezioni Unite hanno qualificato come discriminazione indiretta il fatto che un istituto scolastico avesse fornito a un’alunna affetta da grave disabilità un numero di ore di insegnamento di sostegno inferiore a quello indicato nel piano educativo individualizzato e tale da impedirle, di fatto, di seguire le lezioni pomeridiane fruite dagli altri alunni. La sentenza ha altresì stabilito il principio della competenza del giudice ordinario. Infatti, una volta che sia intervenuta l’approvazione del piano educativo individualizzato, l’alunno è titolare nei confronti dell’istituto scolastico di un diritto soggettivo, e non già di un mero interesse legittimo comprimibile in base ad altre esigenze della p.a. e tutelabile in sede amministrativa.