Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 17 giugno 2013, n. 15115

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Questione giustizia

La disciplina dei respingimenti ex artt. 10 e 19 del t.u. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) non indica il giudice davanti al quale lo straniero può impugnare il decreto di respingimento. In base al criterio generale relativo alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive, la cognizione dell’impugnazione è però certamente di competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo, in quanto volta ad accertare che non ricorrano i presupposti per l’applicazione delle norme sulla protezione internazionale. Come affermato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Hirsi, le difficoltà incontrate dall’Italia nel gestire i flussi migratori non giustificano pratiche incompatibili con obblighi internazionali e in particolare con quelli derivanti dall’art. 3 della CEDU.

 

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia

  • Lingua originale: Italiano