Sentenza della Corte di cassazione, IV sez. pen., 25 novembre 2014, n. 50379

In base al d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero), come integrato dalla sentenza C. cost. n. 376/2000, non può essere eseguito il decreto di espulsione nei confronti di uno straniero la cui moglie, con lui convivente, è in stato di gravidanza, e così pure nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Il principio si applica anche quando l’espulsione sia disposta come misura di sicurezza a seguito di condanna per un reato previsto dal t.u. sugli stupefacenti. Un’eccezione è prevista solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. La Corte di cassazione ha sottolineato che ciò rientra nell’obbligo delle autorità statali di non interferire nella vita privata e familiare degli individui secondo l’art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani in numerose pronunce, anche nei confronti dell’Italia.