Marina Castellaneta. Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell’Unione europea
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Milano che aveva comminato, in aggiunta a una sanzione penale, una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente di guida). La Corte ha esaminato se la sanzione amministrativa avesse natura sostanzialmente penale alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (sent. Grande Stevens c. Italia, 2014). Secondo la Corte, il concetto di “materia penale” è stato elaborato dalla Corte europea per estendere l’ambito di applicazione del divieto di ne bis in idem in conformità all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto la questione non rilevante in quanto l’irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria in un processo penale non vuol dire che l’imputato subisca un nuovo giudizio per il medesimo fatto. Con una lettura restrittiva degli effetti interni delle decisioni della Corte europea, la sentenza ha inoltre affermato che il principio ne bis in idem come interpretato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si dovrebbe sempre riferire al singolo caso, perché l’approccio pragmatico della Corte “non si presta a generalizzazioni concettuali oltre i limiti dell’oggetto del singolo giudizio”.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; Sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2015, n. 49