Sentenza della Corte di cassazione, IV sez. pen.,12 marzo 2014, n. 11895

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Diritto italiano

La Corte di cassazione ha annullato il decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un sito Internet, quale misura cautelare nell’ambito di un’indagine per reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Richiamando la propria precedente giurisprudenza e la decisione della Corte europea dei diritti umani del 2013 nel caso Wqgrzynowski e Smolczewski c. Polonia, la Corte ha rilevato che quando la misura cautelare è applicata a un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca o espressioni critiche su aspetti della vita civile di interesse pubblico (quale appunto un “blog” presente in Internet), il vincolo non incide soltanto sul diritto di proprietà del supporto, ma anche sulla libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 10 della CEDU, dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’art. 21 della Costituzione italiana.