Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 21 maggio 2013 (13 giugno 2013), n. 26097

Nel rigettare i ricorsi avverso una sentenza di condanna per il reato di soppressione di status mediante occultamento di neonato, la Corte di cassazione ha precisato che tale reato consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo l’esistenza in vita del bambino a tutti coloro che sarebbero legittimati a dichiararne la nascita all’ufficiale di stato civile, privando così il nuovo nato del suo diritto all’identità personale e dei diritti connessi alla personalità giuridica. La Corte ha rilevato il contrasto di tale condotta con gli artt. 16 e 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e con gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In applicazione di precedenti sentenze della Corte costituzionale, la Corte ha invece annullato la sentenza di condanna nella parte in cui disponeva la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale in modo automatico, senza valutare quale fosse, nel caso concreto, l’interesse superiore del bambino.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 2012, n. 31; Sentenza della Corte costituzionale 16 gennaio 2013, n. 7 .

  • Lingua originale: Italiano