Sentenza della Corte di cassazione, IV sez. pen., 12 marzo 2013, n. 16981

Nel procedimento relativo a un caso di abuso sessuale nei confronti di un minore, la Corte di cassazione ha esaminato l’applicazione retroattiva, in tema di utilizzabilità della prova, della l. n. 17/2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. La Corte ha osservato inoltre che l’escussione diretta del minore in presenza di un esperto, prevista dell’art. 362 c.p.p.  come emendato dalla l. n. 17/2012, non è obbligatoria. La mancata escussione, per evitare un pregiudizio psichico al minore, non viola i diritti dell’imputato né l’art. 6 della CEDU, se sono state adottate misure alternative per garantire i diritti della difesa.

  • Vedi anche:

    Legge 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

  • Lingua originale: Italiano