Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 26 gennaio 2017, n. 30685

In questa sentenza la Corte di cassazione ha esaminato la questione della non impugnabilità del provvedimento di archiviazione emesso dal giudice delle indagini preliminari “per particolare tenuità del fatto”, tranne in determinati casi di nullità (così disponeva il co. 6 dell’art. 409 c.p.p., poi abrogato con l. n. 103/2017). Dichiarando inammissibile il ricorso proprio in ragione della non impugnabilità, la Corte ha ritenuto che ciò non fosse in contrasto con il diritto a un giusto processo e, più specificatamente, a un secondo grado di giudizio in materia penale (artt. 6 CEDU e 2 Protocollo n. 7 alla CEDU), in quanto il provvedimento in questione, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, non lede alcun interesse dell’indagato.