Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 16022

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso di un cittadino rumeno condannato a pena detentiva in Italia, che, dopo aver prestato il proprio consenso a scontare la pena nel suo paese d’origine, chiedeva la revoca del provvedimento con cui era stato disposto il suo trasferimento in Romania. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che, in applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate e della relativa giurisprudenza, se il condannato ha prestato il consenso al trasferimento liberamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche, non può chiederne successivamente la revoca.