Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 23 giugno 2015 n. 36906

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Giurisprudenza penale

Il caso riguardava la diffusione di un volantino elettorale nel quale si attribuivano comportamenti abituali criminosi o comunque riprovevoli ai cittadini extra comunitari e alle persone di religione ebraica. La Corte di cassazione ha giudicato che, seppure basato su una generalizzazione fondata su pregiudizi inaccettabili, tale comportamento non integrava il reato di propaganda di atti di odio razziale o istigazione a commettere tali atti, previsti dall’art. 3, co. 1, lett. a) della legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la discriminazione razziale (l. n. 654/1975), come successivamente modificata. A tale conclusione la Corte è pervenuta attraverso un’ampia disamina dei concetti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quali risultano dall’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in Italia e nelle pronunce della Corte europea dei diritti umani, anche in relazione alla tutela della libertà di espressione.