Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 21 marzo 2016, n. 11675

La Corte di cassazione si è pronunciata sulle norme in materia di pornografia minorile, con particolare riferimento alla l. n. 269/98 introduttiva dell’art. 600 ter c.p. e alla l. n. 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento ed abuso sessuale. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha stabilito che il reato di cessione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600 ter, co. 4, c.p. non si configura nell’ipotesi in cui le immagini trasmesse siano riprese direttamente dal minore e cedute volontariamente. Per la sussistenza del reato di cui all’art. 600 ter, co. 4, c.p. è necessario che l’autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto al minore, indipendentemente dal fine di lucro di tale condotta e dall’eventuale consenso che il minore stesso possa aver prestato all’altrui produzione di materiale pornografico.