La sentenza conferma che, in merito alla duplicazione delle sanzioni (amministrativa e penale) per omesso versamento dell’IVA, il giudice nazionale non può immediatamente disapplicare la norma in contrasto con il principio del ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Grande Stevens c. Italia (2014). Come statuito dalla C. cost., nelle sentenze ‘gemelle’ del 2007, se un’interpretazione conforme non è possibile, il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. che impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti da obblighi internazionali. Per aversi violazione del principio ne bis in idem, tuttavia, l’applicazione della sanzione amministrativa deve essere definitiva; poiché ciò non si era verificato nel caso in esame, la questione di legittimità costituzionale era irrilevante. La sentenza si sofferma inoltre sul rapporto tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 50) in relazione all’ipotesi di immediata applicazione della CEDU da parte del giudice italiano, quale effetto della ‘primauté’ del diritto UE, ipotesi peraltro già esclusa da decisioni pregresse.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia. Sentenza della Corte costituzionale, 8 marzo 2016, n. 102. Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 13 luglio 2016, n. 38134