Sentenza della Corte di cassazione, III sez. pen., 10 giugno 2015 n. 42458

La Corte di cassazione ha giudicato che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali (art. 174 d.lgs. n. 42/2004) va disposta indipendentemente da una contestuale sentenza di condanna penale (anche quando, ad esempio, il reato sia estinto per prescrizione). Secondo la Corte di cassazione, una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995 relative, rispettivamente, al traffico illecito di beni culturali e al rientro di beni culturali rubati o illecitamente esportati. Questa pronuncia ribadisce un orientamento contrastante con quello più volte espresso dalla Corte europea dei diritti umani, ossia che la confisca di beni in assenza di una sentenza di condanna è contraria al principio di legalità ex art. 7 CEDU (Varvara c. Italia, 2013). La divergenza è risolta dalla Corte di cassazione con l’argomento che i tribunali nazionali siano tenuti ad attenersi all’interpretazione della Corte europea solo se questa risulti da ‘pronunce consolidate’.