Nel caso deciso dalla Corte di cassazione con questa sentenza non vi era stata violazione del principio ne bis in idem (art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU) sia perché la sanzione penale per reati tributari e quella amministrativa (ma sostanzialmente penale) erano state comminate a due distinti soggetti (la prima all’amministratore delegato di una società, la seconda alla società stessa), sia perché la doppia sanzione, pur se comminata nell’ambito di due procedimenti distinti, rispondeva ai criteri di “sufficiently close connection in substance and time” e di prevedibilità e proporzionalità che secondo la Corte europea dei diritti umani esclude la violazione del divieto di bis in idem.
Sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2016, n. 200