Sentenza della Corte di cassazione, III sez. civ., 15 luglio 2014, n. 19977

In materia di indennizzo per irragionevole durata del processo in applicazione della CEDU e della ‘Legge Pinto’, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito il principio che nel processo penale, a differenza di quello civile, il termine iniziale del processo si colloca, per gli eredi della parte deceduta, al momento in cui essi hanno avuto conoscenza del processo o, in mancanza, alla data del loro intervento in giudizio.