Sentenza della Corte di cassazione, III sez. civ., 14 febbraio 2014, n. 7909

La Corte di cassazione ha statuito che, in applicazione dell’art. VIII, par. 5 della Convenzione di Londra del 1951 relativa allo status delle Forze della NATO, il Ministero della difesa risponde in via sostitutiva dei danni subiti dal familiare di un militare statunitense a causa di un trattamento medico errato effettuato in Italia presso una struttura sanitaria statunitense. Nel confutare la tesi del Ministero della difesa che l’obbligazione in oggetto dovesse considerarsi di natura contrattuale e dunque esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. VIII, par. 5, della Convenzione, la Corte ha fatto ampiamente riferimento ai canoni interpretativi di norme internazionali pattizie, che il giudice nazionale deve ricavare non già dal diritto interno, ma dalle regole enunciate agli artt. 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.