Sentenza della Corte di cassazione, II sez. pen., 5 marzo 2015 n. 16769

Con questa decisione la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, il provvedimento mediante il quale il giudice delle indagini preliminari aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un minore di 14 anni, accusato di un grave reato. Accogliendo il ricorso dei genitori del minore, la Corte  ha giudicato che un tale provvedimento, adottato automaticamente a causa della non punibilità dell’indagato in ragione dell’età, senza alcun accertamento circa la sua responsabilità o, viceversa, estraneità rispetto al reato, costituisca una violazione di norme costituzionali, nonché dell’art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e del principio del giusto processo ex art. 6 della CEDU.