La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte europea di diritti umani e in particolare il leading case Dan c. Moldavia circa la necessità di rinnovare l’escussione dei testimoni in caso di riforma di un verdetto di assoluzione emesso in primo grado, in omaggio al principio del giusto processo (art. 6 CEDU). Nel caso di specie tuttavia, il ricorrente non aveva sollevato tale eccezione ed essa non poteva essere rilevata d’ufficio, a causa dell’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, che impediva il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.