Sentenza della Corte di cassazione, II sez. pen., 20 giugno 2017, n. 41571

In conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa al giusto processo (art. 6 CEDU), la Corte di cassazione interpreta da tempo l’art. 603 c.p.c. nel senso che il giudice d’appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale se modifica l’interpretazione delle testimonianze raccolte nel precedente grado di giudizio e riforma la sentenza in senso peggiorativo per l’imputato (Cass., S.U., n. 2760/2016, caso “Dasgupta”). Secondo la giurisprudenza nazionale, tale obbligo non sussisterebbe, invece, in caso di diversa interpretazione delle prove da cui consegua una sentenza assolutoria che annulla la condanna di primo grado. Sulla base di un’interpretazione sistematica attenta sia all’ordine costituzionale italiano sia alle decisioni della Corte europea (come impongono le sentenze C. cost. n. 348 e 349 del 2007), la II sez. pen. della Cassazione è però giunta, nella sentenza n. 41571, a una diversa conclusione, in quanto il principio del giusto processo potrebbe essere violato a seguito del mancato rinnovo della fase dibattimentale anche in caso di riforma migliorativa della sentenza di primo grado, questa volta a danno della parte lesa.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte di cassazione, S.U., 6 luglio 2016, n. 27620; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 19 gennaio 2017, n. 18620

  • Lingua originale: Italiano