Sentenza della Corte di cassazione, II sez. pen., 19 dicembre 2012, n. 14440

Non è contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e può quindi essere riconosciuta la sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell’espressa rinuncia dell’imputato al diritto di ottenere l’esposizione scritta delle ragioni della decisione. Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Suprema Corte ha affermato che l’assenza di motivazione di un verdetto non comporta di per sé una violazione del diritto al giusto processo ex art. 6 della CEDU, a condizione che sia garantita la comprensione delle ragioni della condanna e che tale rinunzia scaturisca da una consapevole manifestazione di volontà dell’imputato nell’esercizio dei suoi diritti difensivi.