Il principio di specialità ex art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non si applica alle misure di prevenzione personali; pertanto, al fine di sottoporre una persona estradata in Italia a dette misure non è necessaria una richiesta di estradizione suppletiva. Anche la Corte europea dei diritti umani ha affermato che le misure di prevenzione personali non sono comprese, almeno in astratto, nel novero delle misure privative della libertà personale (art. 5 CEDU), ma sono semplici restrizioni alla libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU). Riguardo al procedimento relativo alle misure preventive, la Corte europea dei diritti umani ha interpretato l’art. 6, par. 3, lett. c, CEDU nel senso che il diritto di difesa deve essere garantito anche nell’ambito di tale procedimento, ma gli Stati contraenti hanno facoltà di scelta circa i mezzi idonei a disciplinarne l’esercizio nel loro ordinamento ai fini del giusto processo.