La Corte di cassazione ha stabilito che i principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Grande Stevens ed altri c. Italia (sentenza del 4 marzo 2014), in cui la Corte ha affermato il carattere sostanzialmente “penale” delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 187 ter t.u. della finanza, non sono applicabili alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 t.u. in materia bancaria. Non potendosi attribuire carattere penale a tali sanzioni, la Corte ha chiarito che non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie che l’art. 6 della CEDU riserva ai processi penali.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia