Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 6 ottobre 2015 n. 47489

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Giurisprudenza penale

Pronunciandosi su un caso di apologia del sedicente Stato Islamico (IS) per mezzo di Internet, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che, in primo luogo, aveva identificato negli scritti diffusi dall’imputato non una semplice descrizione a carattere informativo, ma l’adesione e l’invito ad altri ad aderire concretamente all’IS e alle sue attività criminose. In secondo luogo, non era fondato l’argomento della difesa circa l’irrilevanza per l’ordinamento italiano di fatti aventi luogo in uno Stato estero, l’IS dovendosi invece qualificare come un’organizzazione terroristica, in applicazione di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che sono obbligatorie per l’Italia. Da ciò, la rilevanza del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale, previsto dal c.p. italiano anche con riferimento a fatti svoltisi solo in parte in territorio italiano. Infondato era anche il terzo motivo di censura, relativo al carattere pubblico dell’apologia di reato: la pubblicazione di documenti liberamente accessibili via Internet ha infatti una “potenzialità diffusiva indefinita”, senz’altro equiparabile a quella dell’apologia a mezzo stampa.