Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 31 marzo 2017, n. 24084

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Giurisprudenza penale

Per la Cassazione, il ricorso di un indiano di religione sikh residente in Italia avverso la sentenza che lo aveva condannato per il porto di un coltello fuori dalla propria abitazione non era fondato, non rilevando come giustificato motivo il fatto che il coltello stesso (‘kirpan’) è un simbolo della religione professata dall’imputato. L’integrazione dei migranti nel paese di accoglienza presuppone la piena accettazione dei principi e delle leggi locali da parte di quanti liberamente decidono di vivere in uno Stato di diversa cultura e tradizione rispetto al proprio paese di origine. La libertà di religione (art. 19 Cost. e art. 9 CEDU) incontra dei limiti nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, come riconosciuto anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.