Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 22 marzo 2017, n. 27766

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Giurisprudenza penale

La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato la richiesta di Salvatore Riina di differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare a causa delle sue gravi condizioni di salute. Secondo la Corte, affinché la pena non costituisca un trattamento inumano e degradante ex art. 3 CEDU, occorre considerare “ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nelle nella condizione di restrizione carceraria”. Al riguardo, la Corte rileva che, alla luce dei principi costituzionali e delle norme della CEDU, al detenuto deve essere assicurato il diritto di morire dignitosamente.