La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica serba (quale Stato successore della ex Iugoslavia) nel giudizio relativo al deliberato abbattimento di un elicottero italiano partecipante a una missione di monitoraggio dell’UE, avvenuto ad opera delle forze armate serbe nel 1993 e che aveva causato la morte di cinque persone (quattro italiani e un francese). Basandosi sullo Statuto della Corte penale internazionale, la Corte di cassazione ha qualificato i fatti come crimine di guerra (mentre ha ritenuto che il carattere isolato dell’attacco impedisse di considerarlo un crimine contro l’umanità); tale crimine era ascrivibile alla Serbia in quanto era stata provata in giudizio la responsabilità dell’intera catena di comando. Su tale presupposto, la Corte ha negato che la Serbia potesse godere dell’immunità dalla giurisdizione italiana e ha condannato la Serbia al pagamento del risarcimento, in solido con le persone condannate. La decisione fa applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238/2014, che ha affermato la giurisdizione dei tribunali italiani nei confronti della Germania per il risarcimento di danni causati da crimini del Terzo Reich e l’impossibilità di applicare in Italia la contraria decisione adottata sulla questione dalla Corte internazionale di giustizia nel 2012.
Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238; Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia)