Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 14 maggio 2015 n. 35840

La sentenza riguarda l’applicazione dei rimedi risarcitori a favore dei detenuti o internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della CEDU, introdotti con il d.l. n. 92/2014 (convertito in l. n. 117/2014), in applicazione della sentenza pilota della Corte europea dei dritti umani che ha condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario (Torreggiani, 2013). La Corte di cassazione ha stabilito che è erroneo ritenere inammissibile l’istanza di risarcimento solo perché l’istante ha omesso l’indicazione della data completa del ricorso presentato alla Corte europea, tanto più che i dati forniti dal richiedente erano sufficienti per l’identificazione del ricorso.

  • Vedi anche:

    Corte europea dei diritti umani, II sez., 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia

    Legge 11 agosto 2014, n. 117, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.

  • Lingua originale: Italiano